Art. 19.
(Trattamento economico).

      1. Il trattamento economico omnicomprensivo dei funzionari di pubblica sicurezza si articola in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti correlate, la prima, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità esercitate, la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
      2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al funzionario in relazione alla qualifica di appartenenza.
      3. Il procedimento negoziale, in relazione alla specificità e all'unitarietà di ruolo della carriera, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale.